(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 34 del 22 luglio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione interviene finanziariamente per l'acquisizione di una
apparecchiatura    a    risonanza    magnetica    nucleare    e    di
un'apparecchiatura TC a rotazione continua  da  destinare  all'Unita'
operativa di radiologia del presidio ospedaliero regionale.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, la Giunta regionale e'
autorizzata  ad  assegnare  all'Unita'  sanitaria  locale  (USL)   un
apposito   finanziamento,   subordinando  l'erogazione  dello  stesso
all'accertamento dell'osservanza, da parte dell'USL, delle  procedure
di  cui  al  decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici  di  forniture,  in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE).