(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 22 luglio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione interviene finanziariamente per l'acquisizione di una apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare e di un'apparecchiatura TC a rotazione continua da destinare all'Unita' operativa di radiologia del presidio ospedaliero regionale. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad assegnare all'Unita' sanitaria locale (USL) un apposito finanziamento, subordinando l'erogazione dello stesso all'accertamento dell'osservanza, da parte dell'USL, delle procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE).